IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965,
n.  1656,  relativo alle norme sulla circolazione ed il soggiorno dei
cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea;
  Vista  la  legge 21 novembre 1967, n. 1185, relativa alle norme sui
passaporti;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con
i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'interessato  che  intenda  giovarsi  dell'equipollenza,  prevista
dalle  norme  in  vigore, della carta d'identita' al passaporto, deve
sottoscrivere,   in   sede  di  richiesta  della  carta  d'identita',
dichiarazione  di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al
rilascio  del  passaporto, di cui all'art. 3, lettere b), c), d), e),
f), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
  In   difetto   di   sottoscrizione   della  dichiarazione  predetta
l'autorita'  che  provvede  al  rilascio  deve  apporre  sulla  carta
d'identita'    l'annotazione:   "documento   non   valido   ai   fini
dell'espatrio".